LECCE – Ammonta ad altri 2.000 euro la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo della Serie B all’U.S. Lecce dopo la gara interna contro la Cremonese. La società giallorossa dovrà pagare l’ennesima multa per il solito lancio all’interno del recinto del “Via del Mare” di bengala.

Il club salentino è stato sanzionato “per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza“.

reclamoSono invece 9 i calciatori squalificati dopo la 13^ giornata di campionato:

Tre turni a Marcello Falzerano del Venezia “per avere, al 22′ del primo tempo, calpestato violentemente con i tacchetti la coscia di un calciatore avversario” e per Mattia Finotto del Cittadella “per avere, al 39′ del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una violenta manata la schiena di un calciatore della squadra avversaria“. In questo caso, è stata respinta l’istanza presentata del club arancioneroverde;

Due turni di squalifica per: Alessandro Capello del Padova “per avere, al 44′ del secondo tempo, rivolto all’arbitro un’espressione irriguardosa“.

Infine, 1 giornata per: Cristian Agnelli (Foggia), Salvatore D’Elia (Ascoli), Nicola Falasco (Perugia), Riccardo Maniero (Cosenza), Bruno Martella (Crotone) e Alessio Sabbione (Carpi).

SOCIETÀ- Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata andata sostenitori delle Società Benevento, Lecce, Livorno e Palermo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 4.000 alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000 alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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