Giudice sportivoLECCE – Ecco, come riportato dal comunicato stampa N24 della Lega Pro, le decisioni del Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi.

AMMENDE: € 2.000,00  VIGOR LAMEZIA S.R.L. per aver fatto mancare all’arbitro per l’intero tempo di gara la bomboletta spray evanescente; perché propri sostenitori al 35′ del secondo tempo intonavano reiterati cori offensivi verso le forze dell’ordine.
€ 1.800,00  PORDENONE CALCIO S.R.L. per comportamento gravemente antisportivo in quanto dal 10′ minuto del secondo tempo fino al termine della gara veniva rallentato il servizio dei raccattapalle ed in tre occasioni venivano fatti mancare i palloni di riserva, con ciò rallentando la ripresa del gioco; per mancata fornitura all’arbitro della bomboletta spray evanescente in dotazione.  
€ 1.500,00 BENEVENTO CALCIO S.P.A. perché propri sostenitori, più volte durante la gara, intonavano in modo reiterato e coordinato cori offensivi verso un calciatore della squadra avversaria.  
€ 1.500,00 MANTOVA FC SRL perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze; gli stessi lanciavano sul terreno di gioco una lattina vuota all’indirizzo di un calciatore della squadra ospite, senza colpire; durante la gara due isolati sostenitori si posizionavano a cavallo della rete di recinzione permanendovi per lunghi tratti della gara.  
€ 1.500,00 MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. perché propri sostenitori, più volte durante la gara, intonavano cori offensivi verso l’istituzione calcistica, le città di Varese, di Pisa e Genova, nonchè l’etnia piemontese in genere.         
€ 1.500,00  PAGANESE CALCIO 1926 SRL perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni e facevano esplodere un petardo, senza conseguenze; per aver causato breve ritardo sull’orario d’inizio della gara.  
€ 1.500,00 SALERNITANA 1919 S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso indirizzavano verso un assistente arbitrale numerosi sputi, alcuni dei quali lo raggiungevano alle spalle e spruzzi d’acqua che lo raggiungevano in una occasione.
€ 1.000,00  JUVE STABIA S.R.L. perché propri sostenitori, più volte durante la gara, intonavano cori offensivi verso il Presidente Federale.   € 1.000,00  S.E.F. TORRES 1903 S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza, senza conseguenze.
 € 1.000,00  SAVOIA 1908 S.R.L. per indebita presenza negli spogliatoi, durante l’intervallo della gara, di persona non autorizzata; perché un proprio tesserato nell’intervallo della gara danneggiava la porta dello spogliatoio (obbligo risarcimento danni, se richiesto).
€ 500,00  COSENZA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni, uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze.

 DIRIGENTI:

 AMMONIZIONE:   CALIFANO GIANNI  (MONZA BRIANZA 1912 S.P.A.) per proteste verso l’arbitro durante la gara (espulso).  

CALCIATORI ESPULSI:

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:   QUINTO MARCELLO  (FOGGIA CALCIO S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

 SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
IDDA RICCARDO  (CASERTANA S.R.L.) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.
DE GIORGI FRANCESCO (MARTINA FRANCA 1947 SRL) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.      PELAGATTI ALBERTO  (PISA 1909 S.S.AR.L.) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.
MUNGO DOMENICO  (PISTOIESE 1921 S.R.L.) perché dopo aver segnato una rete esultava con gesti irriverenti sotto la tribuna della tifoseria avversaria provocandone la reazione (r.cc e proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:
JADID ABDERRAZZAK  (CREMONESE S.P.A.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
FANTINI ENRICO  (FORLI’ S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
MARTIN MARCO  (FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
DONIDA NICOLO’  (LECCE SPA)entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
TUNDO EDOARDO  (MELFI S.R.L.) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.
CALVANO SIMONE  (PISTOIESE 1921 S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario. 

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