LECCE (di M. Cassone) – Il 10 novembre 2013, una data che l’Italia del calcio ricorderà per tanto tempo; in Lega Pro, nel Girone B, in Prima Divisione, a Salerno, si gioca il derby tra i padroni di casa e la Nocerina. Quella gara, per l’esattezza, non fu mai giocata ma soltanto “mimata”. I calciatori della Nocerina non volevano scendere in campo, perché furono minacciati da sedicenti tifosi. La gara incominciò con 40 minuti di ritardo.
Non era trascorso nemmeno un minuto di gioco e l’allenatore rossonero sostituì tre calciatori, poi gli infortuni a raffica. Dopo 22 minuti 5 calciatori della Nocerina erano già usciti dal campo per problemi fisici (al 3° Remedi, al 7° Palma, al 13° Danti, al 15° Kostadinovic, al 21° Lepore).
Il regolamento dice che in sei non si può giocare. Il calcio venne sconfitto dalla paura.
La Nocerina fu radiata; 3 anni e 6 mesi per il presidente, Luigi Benevento, il direttore generale, Luigi Pavarese, e il medico Giovanni Rosati. Tre anni e mezzo anche ai tecnici Gaetano Fontana e Salvatore Fusco mentre un anno ai calciatori Juzvisen Petar Kostadinovic, Etse Edmunde Hottor, Lorenzo Remedi, Franco Lepore e Domenico Danti.
Un brutto film per tutti e la giusta attenuante che giocare in un clima di terrore è impossibile. Un incubo che ci riguarda da vicino, perché vissuto da un “figlio” del calcio leccese, parliamo di Franco Checco Lepore. Lui sogna di svegliarsi da questo tormento e spera vivamente di poter vestire un giorno la maglia giallorossa, quella della sua squadra del cuore.
Il 25 giugno il suo incubo potrebbe terminare o almeno essere lenito. Il calciatore di San Pio infatti è ricorso al TNAS.
Il CONI fa sapere che:
“Il Collegio arbitrale, formato dall’ Avv. Guido Cecinelli, Presidente; e dal Cons. Silvestro Maria Russo e dall’avvocato Gabriella Palmieri ha fissato la prima udienza il 25 giugno 2014, alle ore 12:15 per discutere della controversia tra Franco Lepore, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
L’istanza ha per oggetto il provvedimento della Corte di Giustizia Federale (pubblicato, nel solo dispositivo, nel C.U. n. 205/CGF del 13 febbraio 2014 e nelle motivazioni nel C.U. 256/CGF del 4 aprile 2014) con il quale è stato respinto il gravame presentato dal ricorrente avverso il provvedimento emesso in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale e, per l’effetto, confermata la squalifica per un anno per la violazione dell’art. 7, comma 1, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, dello stesso CGS. Al ricorrente fu contestata una condotta capace di alterare il regolare svolgimento della gara Salernitana–Nocerina del 10 novembre 2013, valevole per il Campionato di Prima Divisione, Girone B, stagione sportiva 2013-’14”.