LECCE – “Ammenda di € 4.000 all’U.S. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza“. È questa la sanzione con relativa motivazione irrogata oggi dal Giudice Sportivo di Serie B al club salentino in relazione alla gara di domenica sera contro la Salernitana. Si tratta della seconda multa in altrettante giornate di campionato che hanno portato già a quota 6.000 euro il totale delle somme pagate dal sodalizio giallorosso alla Lega.

Tra i calciatori si segnala solo la squalifica di una giornata per Michael Kingsley del Perugia, per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. Per quanto riguarda tutti gli altri club cadetti sono state comminate le seguenti ammende:

  • Ammenda di € 4.000: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso delle gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno ed un petardo ed acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza + Ammenda di € 1.500: alla stessa società per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa quattro minuti.
  • Ammenda di € 1.500: alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione
    all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
  • Ammenda di € 1.500: alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, all’ingresso delle squadre sul terreno di giuoco, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per ave
    re la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
  • Ammenda di €1.000: alla Soc. PALERMO per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa due minuti.
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