ROMA – L’Avellino è escluso dalla prossima Serie B. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha respinto il ricorso presentato dalla società irpina contro il comunicato della Co.Vi.Soc. che escludeva la squadra dal campionato a seguito del mancato rispetto di criteri legali e finanziari.
L’avvocato dell’Avellino Eduardo Chiacchio ha commentato la sentenza alla stampa preannunciando il ricorso all’ultimo grado di giudizio, il TAR del Lazio.
“Il Coni ha bocciato il ricorso perché non abbiamo impugnato la sentenza sulla licenza nazionale -ha dichiarato-. La prossima partita la giocheremo al Tar del Lazio. Non sottovalutiamo un passaggio della sentenza, dove il Collegio dice che in determinati punti il ricorso poteva essere accolto. L’apertura deve valutarla un avvocato amministrativista. Oggi finisce l’operato della giustizia sportiva. Sono stanco e anche provato per la sentenza. Esiste un’ultima spiaggia, soffro con tutti i tifosi”.
Sotto la sede del CONI a Roma, oggi, erano presenti circa 100 tifosi dell’Avellino a manifestare sotto lo striscione “Salviamo l’Avellino” contestando anche il presidente Walter Taccone.
Di seguito è riportata la sentenza:
Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, nel giudizio presentato il 23 luglio 2018, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento previsto ex art. 54, comma 3, CGS CONI, dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro – tempore, dott. Roberto Fabbricini, per l’impugnazione della delibera dello stesso Commissario Straordinario, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 20 luglio 2018 – con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla predetta società avverso l’intervenuto riscontro, ad opera della Co.Vi.Soc., giusta nota del 12 luglio 2018, del mancato rispetto dei “criteri legali ed economico finanziari”, così come stabiliti, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie B 2018/2019, nel C.U. n. 27 del 13 aprile 2017 e nella integrazione di cui al successivo C.U. n. 49 del 24 maggio 2018, con contestuale diniego al club irpino della concessione della Licenza Nazionale richiesta e con reiezione della sua domanda di iscrizione alla Serie B per la stagione 2018/2019, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alla decisione medesima, tra cui, in particolare, la già citata contestazione dell’Organo di Vigilanza del 12 luglio 2018 ed il parere contrario della stessa Co.Vi.Soc. del 19 luglio 2018 – visto che, alla stregua di quanto emerso dalla discussione orale e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, quest’ultima, sotto il profilo sostanziale apparirebbe in possesso dei requisiti di idoneità e sostenibilità finanziaria; considerato, peraltro, che il C.U. n. 49 nel quale è indicata una scansione procedimentale enormemente ristretta, ma nondimeno vincolante, non è stato impugnato nei termini previsti, il Collegio non può valutare la legittimità di tali criteri formalistici e respinge il ricorso.