LECCE – Possono andare avanti i lavori per 5 milioni di euro per il recupero dell’ex Ospedale dello Spirito Santo che la Direzione regionale dei Beni Culturali vuole destinare a sede della Soprintendenza di Lecce. È questa la decisione del TAR di Lecce che ha rigettato il ricorso proposto da una ditta che aveva contestato l’aggiudicazione dei lavori alla Salvatore Ronga s.r.l., difesa in giudizio dall’avv. Pietro Quinto, insieme agli avvocati Andrea Rallo e Michele Lopiano.
La controversia era stata già vagliata in sede cautelare sia dal TAR salentino, che dal Consiglio di Stato ed entrambi avevano dato ragione all’operato del Ministero dei Beni Culturali, difeso dall’Avv. Antonio Tarentini dell’Avvocatura dello Stato. L’intervento è di notevole portata, considerato che l’ex Ospedale, edificato nel lontano 1394, è uno dei più prestigiosi monumenti del Centro storico cittadino. L’edificio si incontra entrando nella Lecce storica da Porta Rudiae ed impressiona per la sua imponente facciata.
L’immobile, dopo una demolizione, fu riedificato dall’architetto Gian Giacomo dell’Acaya e l’Ospedale assunse il nome di Santo Spirito, nome che conservò fino al 1873, quando fu trasferito all’ex “Vito Fazzi”. Accanto al portale principale vi è l’entrata della Chiesa dello Spirito Santo, annessa all’ex Ospedale e fortemente voluta da alcune nobili famiglie e dall’Università di Lecce. Sul portale principale si nota l’orologio elettrico: si tratta del terzo degli orologi elettrici (su quattro) della Città di Lecce, inventato da Mons. Candido che venne premiato all’Esposizione Internazionale di Parigi del 1867.
L’edificio è una testimonianza, non solo dell’architettura leccese, ma anche della gestione amministrativa dei servizi ospedalieri. Le cronache dell’epoca raccontano infatti che, di fronte alla cattiva gestione dei Padri Domenicani, si procedette alla loro sostituzione. Venne così costituito un organo di governo formato da un collegio di cittadini che eleggevano il Rettore ed il Cancelliere che aveva in custodia l’archivio e la biblioteca. Su questa storia interviene ora la sentenza del TAR leccese che si pone essa stessa di estremo interesse.
“La sentenza – spiega l’avv. Quinto – affronta una serie di questioni: merita, in particolare, di essere sottolineata la interpretazione fatta dal Tribunale relativamente alla portata delle nuove previsioni del Codice degli Appalti. I Giudici leccesi hanno fatta propria una tesi che consente all’Amministrazione appaltante di poter chiedere una integrazione della documentazione facendo uso del potere/dovere di soccorso istruttorio”.
I Giudici leccesi hanno poi chiarito che i requisiti soggettivi devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Era sorta questione sul fatto che il giovane professionista – che per legge deve essere inserito nel gruppo di progettazione – avrebbe cessato di essere “giovane” prima della conclusione dell’appalto. Secondo il TAR le vicende successive alla presentazione della domanda, quale è il tempo occorrente all’Amministrazione per la definizione della procedura di gara, non possono ritorcersi contro il partecipante alla gara.