caso Ferrario ripescaggi in BLECCE (di Italo Aromolo) – Emergono nuovi elementi a far luce sulla posizione del Lecce in merito al possibile ripescaggio in Serie B. La società giallorossa rischierebbe l’esclusione dalla graduatoria per il convolgimento nel processo “Scommessopoli”, sanzionato nel 2013 con una multa per omessa denuncia dell’allora suo tesserato Stefano Ferrario. Stando al punto D/4 del comunicato ufficiale della FIGC, infatti, non potranno essere ripescate “le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni 2013/2014 e 2014/2015”. Per far chiarezza sulla vicenda, ai microfoni de leccezionale.it è intervenuto l’avvocato Alberto Pepe, che ha spiegato come, a suo modo di vedere, l’omessa denuncia non sia catalogabile come né come illecito sportivo né come violazione del divieto di scommesse (leggi qui). A supporto di questa interpretazione, abbiamo anche riportato la motivazione della sentenza con cui il Lecce fu condannato: in essa compare la formula di “omessa denuncia” ma non quella di “illecito”, fatto che farebbe pendere per la non preclusione dei giallorossi al ripescaggio (leggi qui).

 Una ragionevole obiezione che si potrebbe muovere, però, è quella di intendere l’omessa denuncia non come reato a sé stante, posto “sullo stesso piano” dell’ illecito sportivo o del divieto di scommesse, ma come una violazione nell’ambito delle due precedenti infrazioni. Così, d’altronde, lascerebbe intendere il Codice di Giustizia Sportiva, in cui l’omessa denuncia non costituisce reato a parte, ma è un comma all’interno dell’articolo sul divieto di scommese (art.6, comma 5) e dell’illecito sportivo (art.7, comma 7, clicca qui per il Codice).

Ferma restando l’ambiguità di due reati che vanno sotto i sensi dello stesso articolo (il già citato 7, dal titolo “Illecito sportivo e obbligo di denunzia”), illustreremo un precedente di giustizia sportiva in cui sono invece trattati come ben diversi, e non potrebbe essere altrimenti viste le sanzioni di vario tono previste dal CGS.

Prima di procedere, occorre precisare che Ferrario è stato squalificato – e il Lecce sanzionato – per omessa denuncia di illecito sportivo, e non per omessa denuncia di violazione del divieto di scommesse, come il fatto che il processo fosse sul calcioscommesse poteva inizialmente far credere. (dunque il riferimento è all’art. 7 comma 7 del CGS, come si evince a pagina 17 della sentenza del 2 agosto 2013: clicca qui per il dispositivo intero)

Venendo al precedente, il testo che vi proponiamo è un estratto del C.U. 13/CDN, ovvero la sentenza di primo grado del processo sul calcioscommesse dell’estate 2011: in essa, si sanziona chiaramente la Reggiana per “responsabilità oggettiva in ordine all’illecito sportivo commesso dal suo tesserato…”, in netta contrapposizione al Sassuolo, punito “per responsabilità oggettiva per la omessa denuncia del proprio tesserato..”. La situazione è del tutto analoga a quella del Lecce, poiché si tratta di resposabilità oggettiva per il comportamento di un proprio tesserato: ciò orienta verso l’interpretazione secondo cui i due reati siano escludibili a vicenda e quindi ciò che è illecito sportivo non può essere omessa denuncia, e ciò che è omessa denuncia non può essere illecito sportivo. Per cui, in un intepretazione squisitamente letterale, essendo stato il Lecce sanzionato per omessa denuncia, il precedente sopra riportato dimostra come non può esserlo stato per illecito sportivo.

Di seguito, riportiamo l’estratto della sentenza in questione, interamente consultabile cliccando qui:

[…Quanto alla Società ASS. REGGIANA 1919 SpA: per responsabilità oggettiva in ordine all’illecito sportivo commesso dal suo tesserato SAVERINO in relazione alla gara Reggiana – Ravenna del 10.4.2011, sanzione congrua appare quella della penalizzazione di due punti in classifica, da scontare nel campionato 2011 – 2012 in applicazione del principio di afflittività;

– Quanto alla Società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l.: per responsabilità oggettiva per la omessa denuncia del proprio tesserato, sanzione congrua appare quella dell’ammenda di euro 20.000].

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