LECCE (di M. Cassone e S. Famularo) – Dopo aver conosciuto i criteri di ripescaggio per il prossimo campionato di Serie B per il quale l’U.S. Lecce pare intenzionato a presentare domanda, sui social si è improvvisamente sparsa a macchia d’olio la notizia di un’inopinata situazione a svantaggio del club giallorosso con la conseguente condivisione di tanta preoccupazione per un punto in particolare (il famigerato D4) che potrebbe escludere di fatto i salentini dalla contesa. Come si legge sul Comunicato Ufficiale n° 094/CGS (2013/2014), l’ex calciatore Stefano Ferrario, per i fatti concernenti la partita Lecce-Lazio del campionato 2010-2011, fu condannato per omessa denuncia ed anche il Lecce pagò una multa (20.000 euro).
Il PUNTO D4 del Comunicato Ufficiale N.171/A della FIGC specifica: “Le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014, nonché le società che, al momento della decisione sui ripescaggi, abbiano subito sanzione per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse da scontarsi nella stagione 2014/2015, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dal ripescaggio”. Abbiamo chiesto su questo punto maggiori delucidazioni all’avvocato Alberto Pepe.
Avvocato, le notizie che in questi giorni si rincorrono freneticamente su giornali, forum e testate on-line mettono a dura prova le aspettative dei tifosi leccesi circa l’eventuale ripescaggio in Serie B a seguito delle note vicissitudini calcistiche ed extra-calcistiche che hanno coinvolto Parma e Catania. In particolare, è emerso che la condanna sportiva inflitta all’ex calciatore giallorosso Stefano Ferrario costituisca il vero ostacolo per le “speranze ripescaggio” del Lecce; cosa c’è di vero?
“Alcuni giorni fa la FIGC ha reso noti i criteri di ripescaggio 2015/2016 nel caso in cui, all’esito delle procedura di rilascio delle Licenze Nazionali per l’ammissione al relativo campionato o per revoca/decadenza dall’affiliazione, si verifichino vacanze di organico nei campionati professionistici 2015/’16. Le squadre aventi titolo concorreranno a formare una graduatoria il cui punteggio complessivo costituirà la sommatoria del punteggio conseguito da ognuna in relazione alle seguenti voci: 50% dalla Classifica finale dell’ultimo campionato, 25% dalla tradizione sportiva della città e 25% dal numero medio degli spettatori riferito agli ultimi cinque anni. La Federazione ha altresì previsto che saranno escluse dal ripescaggio (pur essendo comunque computate ai soli fini della redazione della classifica finale) le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni 2013/’14 e 2014/’15, nonché le società che al momento della decisione sui ripescaggi abbiano subito sanzione per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse da scontarsi nella stagione 2015/’16”.
Fin qui tutto chiaro. Ma è plausibile che il Lecce non abbia tali requisiti per il “caso-Ferrario”?
“Venendo alla questione Ferrario ed alla sanzione allo stesso inflitta per i fatti che hanno riguardato la gara Lecce-Lazio del 22 maggio 2011, occorre innanzi tutto ricordare che a fronte dell’atto di incolpazione della Procura Federale con cui è stata richiesta la sanzione della squalifica di anni 3 e mesi 6 per illecito sportivo con l’aggravante dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica (sanzione che, ove astrattamente applicata dalla Giustizia Sportiva avrebbe certamente precluso al Lecce, società all’epoca dei fatti titolare del cartellino del calciatore, di poter essere utilmente inserito nella classifica ‘ripescaggi’), la Commissione di Disciplina Nazionale ha derubricato l’incolpazione di Ferrario da illecito sportivo a quella meno grave della violazione dell’obbligo di tempestiva denuncia (art. 7, co. 7, C.G.S.) infliggendo al calciatore la squalifica di 6 mesi. Peraltro, la Corte di Giustizia Federale, innanzi alla quale hanno proposto appello avverso la condanna di primo grado sia la Procura Federale che lo stesso Ferrario, ha confermato con decisione del 13/11/’13 la qualificazione della fattispecie in termini di omessa denuncia ex art. 7, co. 7 C.G.S. ed ha ridotto al calciatore la sanzione a mesi quattro di squalifica. Così ricostruite le risultanze processuali che hanno interessato il calciatore Stefano Ferrario per fatti commessi nel periodo in cui era un tesserato dell’U.S. Lecce, non ritengo che gli stessi siano ostativi all’inserimento del Lecce tra le società che potranno concorrere al ripescaggio, non avendo il Lecce subito sanzioni per illecito sportivo né tanto meno per violazione del divieto di scommesse“.