LECCE (di Pierpaolo Sergio) – Il rinvio della gara di campionato Lecce-Matera avvenuto ieri sera per l’impraticabilità del terreno di gioco del “Via del Mare” a causa della pioggia incessante caduta sull’impianto per diverse ore e da alcuni giorni è al centro di accese diatribe tra i tifosi che ieri sera erano all’interno dello stadio e che hanno accolto malvolentieri la decisione dell’arbitro Serra di Torino di rimandare ad oggi pomeriggio il match. In molti si sono meravigliati del fatto che il direttore di gara abbia preferito non far iniziare la partita, limitandosi ad effettuare solo un paio di sopralluoghi, accompagnato dai capitani delle due squadre. La scelta dell’arbitro piemontese è stata, tra l’altro, spiegata anche attraverso il sito internet del Matera Calcio, su cui si legge testualmente: “La partita Lecce-Matera è stata rinviata dall’arbitro dell’incontro il sig. Serra a domani pomeriggio 25 gennaio alle 15 allo stadio Via del mare di Lecce. Il direttore di gara ha ritenuto opportuno spostare la gara a domani (oggi, ndr) perché se si iniziava a giocare in caso di sospensione della partita il match doveva essere recuperato a data da destinarsi“.
Per fugare ogni dubbio in merito, ecco i dettami del Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato dalle Decisioni Ufficiali FIGC e dalla Guida Pratica AIA, relativi proprio alla situazione vissuta ieri sera a Lecce:
Impraticabilità del terreno di gioco:
1) Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara.
2) L’accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all’ora fissata per l’inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l’identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.
3) L’arbitro può procedere all’accertamento dell’impraticabilità del terreno di gioco prima dell’ora fissata per l’inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l’impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l’ora fissata per l’inizio della gara, l’arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall’identificazione dei calciatori delle due squadre.
4) Le Leghe, il SGS ed i Comitati possono rinviare d’ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di gioco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse.
5) L’obbligo dello sgombero della neve dai terreni di gioco è disciplinato dalle disposizioni emanate dalle Leghe e dal SGS.
Recupero delle gare:
1) Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalle Leghe, dal SGS e dai Comitati.
2) Le gare della LNP non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato, salvo nei seguenti casi:
A) perdurante impraticabilità del campo, da constatarsi dall’arbitro in presenza delle squadre il giorno successivo a quello fissato ed all’ora stabilita per la disputa della gara;
B) una o entrambe le squadre siano già impegnate in una successiva gara infrasettimanale, sia essa di calendario o di recupero, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla LNP o di altre competizioni internazionali alle quali le Società sono state autorizzate a partecipare;
C) gara in programma in un turno infrasettimanale. In tali casi il Presidente della LNP provvede a fissare la data di recupero della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.
D) mancato inizio della gara a causa di fatti o situazioni che comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.
3) Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati, ivi compresa la durata dell’eventuale recupero è determinata, con decisione inappellabile, dall’arbitro, che dovrà riportarla nel rapporto di gara.
4) Per le gare della LNP interrotte, le due Società hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell’accordo da parte della LNP. In caso di mancato accordo fra le due Società, o di mancata ratifica da parte della LNP, il Presidente della LNP provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.
Ad ogni modo, resta il dispiacere per quanti hanno dovuto attendere un’ora sotto la pioggia prima di giungere alla decisione di rinviare la gara ad oggi pomeriggio. In particolare, molti dei circa 500 supporters lucani hanno dovuto far ritorno nella città dei Sassi ed oggi, per chi lo voglia, tornare al “Via del Mare” prevede un ulteriore esborso di 10 euro per il biglietto dei pullman. Altri tifosi materani hanno preferito trascorrere la notte a Lecce, ma anche tale scelta ha comportato una spesa di denaro imprevista. Probabilmente, oggi il Settore ospiti dello stadio leccese non vedrà un numero altrettanto cospicuo di spettatori.