LECCE – Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, con l’ordinanza 2159 del 19 settembre scorso, ha disposto il divieto di vendita di bevande alcoliche in bottiglie di vetro e metallo nei pressi dello Stadio Comunale Ettore GiardinieroVia del mare” in occasione dello svolgimento delle gare interne dell’U.S. Lecce della stagione calcistica 2025/2026. Il provvedimento richiama anche la nota con la quale la Questura di Lecce richiama le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, nonchè le direttive ministeriali.

In particolare, il provvedimento dispone il divieto di vendita, somministrazione ed introduzione di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5% in occasione degli incontri di calcio aperti al pubblico, in qualunque orario e giorno della settimana si svolgano. Qualsiasi altra bevanda dovrà essere servita in bicchieri di carta o plastica, non in bottiglie, lattine o contenitori similari. Le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del tappo di chiusura; il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5% negli esercizi pubblici, negli esercizi al dettaglio di generi alimentari, nei distributori automatici, negli spacci interni e nei circoli privati ricadenti nell’area, cosiddetta “di rispetto” delimitata da:

  • viale Giovanni Paolo II/interesezione via Cavoti – Stadio
  • viale della libertà/intersezione via Cavoti – Stadio
  • via Lupiae/intersezione via D.T. Albanese – via Bari – via Verona – viale della libertà – Stadio
  • via B. Croce/intersezione via D. T. Albanese – viale A.
    Moro/intersezione viale Roma
  • viale Roma/intersezione viale della libertà – Stadio

In quest’area il divieto sarà in vigore da tre ore antecedenti l’inizio dell’incontro di calcio fino ad un’ora dopo il termine, in qualunque giorno della settimana (feriale o festivo) ed in qualunque orario pomeridiano o serale si svolga la partita. Durante la stessa fascia oraria, qualsiasi bevanda dovrà essere servita in bicchieri di carta o plastica e non in bottiglie, lattine e contenitori similari. Anche in questo caso, le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del tappo di chiusura. Nei locali ricadenti nella fascia di rispetto dovrà essere esposto al pubblico un cartello con l’indicazione del divieto e degli orari in cui è in vigore. Per gli esercizi abilitati alla ristorazione il divieto è limitato alla sola eventuale attività complementare di “bar“.

  • il divieto di vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5% da parte di operatori commerciali su area pubblica del settore alimentare eventualmente autorizzati ad occupare posteggi temporanei all’esterno dello stadio, nonchè quelli ubicati all’interno dell’area di rispetto. In occasione delle partite, i soggetti in possesso di regolare autorizzazione al commercio in aree pubbliche possono essere autorizzati, all’esterno dello stadio, esclusivamente per la vendita di gadget e articoli attinenti gli eventi calcistici (eccezion fatta per oggetti atti a contundere, tipo le bandiere, che restano vietati);
  • il divieto di commercio in forma itinerante nelle aree immediatamente adiacenti lo stadio entro un raggio di duecento metri, da due ore prima l’inizio della partita e nell’ora successiva alla gara;
  • il divieto assoluto di vendita nell’area di rispetto, di detenzione all’esterno dello stadio, di introduzione e di utilizzo all’interno dello stadio di spray urticanti (tipo al peperoncino);
  • il divieto assoluto di vendita, detenzione e accensione, all’interno ed all’esterno dello stadio, di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti ed esplodenti.

Le violazioni dell’ordinanza saranno punite, ai sensi dell’art. 17 bis del Tulps, con una sanzione dai 516 ai 3.098 euro, ed anche con il pagamento delle somme previste dall’art.14 bis della legge 125/2001 e dall’art.6 ter della legge 401/1989 là dove ricorrano i presupposti. L’ordinanza integrale può essere consultata all’Albo Pretorio, dove resta affissa per 30 giorni, nonchè sul sito del Comune di Lecce.

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