LECCE – Divieto di vendita di alcolici fino a quasi 2 km dallo stadio “Via del Mare“ di Lecce. L’Amministrazione comunale del capoluogo salentino si adegua alle direttive in materia emanate dal Ministero dell’Interno ed alle richieste della Questura di Lecce per la stagione calcistica 2017/’18, estendendo il raggio su cui vige il divieto di vendita di alcol nei dintorni dell’impianto sportivo in occasione delle partite di calcio e stabilendo il divieto di vendita di sostanze alcooliche all’interno dello stesso stadio. I divieti di vendita all’interno dello Stadio ed all’esterno hanno validità esclusivamente a decorrere dalle due ore antecedenti l’inizio delle partite di calcio – in qualsiasi giornata si svolgano – fino a un’ora dopo la conclusione.
Con un’ordinanza del sindaco Carlo Salvemini, in vigore da oggi, l’Amministrazione comunale viene incontro all’esigenza di contrastare episodi di violenza e facilitare l’attività di prevenzione e di controllo delle forze dell’ordine, per assicurare una sana fruizione dello Stadio e delle manifestazioni sportive che vi si svolgono ad un pubblico ampio in piena sicurezza. Non sarà possibile vendere e somministrare alcolici di qualsiasi genere negli esercizi pubblici, negli esercizi al dettaglio di generi alimentari, nei distributori automatici, negli spacci interni e nei circoli privati che si trovano nel raggio di 1700 metri dallo stadio leccese. In ogni locale ricadente nella fascia di rispetto dovrà essere esposto al pubblico un cartello con l’indicazione del divieto e degli orari in cui vige. Per ciò che riguarda i ristoranti, il divieto è limitato alla sola eventuale attività complementare di “bar”. Il divieto coinvolge anche gli operatori commerciali su area pubblica del settore alimentare (chioschi ambulanti) eventualmente autorizzati ad occupare posteggi temporanei localizzati all’esterno dello Stadio o nel raggio di 1700 metri.
In occasione delle partite di calcio i soggetti in possesso di regolare autorizzazione per il commercio su aree pubbliche possono essere autorizzati ad occupare posteggi temporanei localizzati all’esterno dello Stadio Comunale esclusivamente per la vendita di gadget e articoli che attengono gli eventi calcistici, fatta eccezione per la vendita di oggetti contundenti. Eventuali violazioni saranno punite con sanzioni amministrative da 516 a 3098 euro.