stadio-romeo-mentiLECCE – Con atto del 26 gennaio scorso, la Procura Federale aveva deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Pasquale Martinelli, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della Juve Stabia che doveva “rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A, punti 1 e 2 del C.U. n.368/A del 26.04.2016, per aver depositato oltre il termine del 20 giugno 2016, previsto dalla normativa federale, il documento comprovante la disponibilità dell’impianto ‘Romeo Menti’ di Castellammare di Stabia e la licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa al detto impianto“. Veniva deferita, altresì, la Juve Stabia per responsabilità oggettiva“. Prima dello svolgimento dell’udienza, sono state presentate le istanze di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per tutti i deferiti ed è stata quindi disposta l’applicazione delle seguenti sanzioni:

  • per Pasquale Martinelli, inibizione di 27 giorni;
  • per la Società S.S. Juve Stabia S.r.l. ammenda di € 13.334,00.
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