Comunicatogiudice sportivo Casertana-LecceLECCE -Ecco il testo completo del Comunicato ufficiale n. 127/294 in cui il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Roberto Calabassi, ha adottato le sulla gara Casertana–Lecce del 30 gennaio 2016 e reclamo società Casertana:

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, il reclamo della società Casertana e le controdeduzioni della società Lecce, rilevato che dagli atti ufficiali risulta la temporanea sospensione della gara in oggetto, al minuto 14° del secondo tempo, per l’infortunio dell’assistente arbitrale 2. Nonostante le cure prestate, il predetto assistente non fu rimesso in condizione di proseguire la gara, per cui l’arbitro applicando la regola 3 del Regolamento, dopo aver dispensato dalla funzione l’assistente arbitrale 1, portava a termine la gara stessa con l’ausilio di due assistenti di parte messi a disposizione dalle due società. La gara veniva conclusa con il risultato di parità (Casertana 1 – Lecce 1); che la società Casertana con preannuncio di reclamo e successivo invio dei relativi motivi, ha segnalato l’irregolare posizione dell’assistente di parte fornito dalla società Lecce, il quale non essendo tesserato per la società medesima non avrebbe avuto titolo per assolvere la predetta mansione. La reclamante richiedeva che, accertata la non idoneità dell’assistente di parte fornito dalla società Lecce, venisse inflitta a quest’ultima la punizione della perdita del la gara con il punteggio di 0-3, che la società Lecce ha presentato le sue controdeduzioni, contestando l’ammissibilità del reclamo, la fondatezza dei relativi motivi, richiedendone infine il rigetto o in subordine la ripetizione della gara. Preliminarmente considera che la fattispecie in esame, per la sua particolarità e per l’assenza di precedenti riconducibili alle medesime circostanze di fatto, richiede alcune approfondite riflessioni e conseguenti valutazioni.

1) In tale ottica va preliminarmente respinto l’incauto tentativo, perpetrato da entrambe le società nei rispettivi interventi, di chiamare in causa la responsabilità dell’arbitro in ordine alla presunta omissione di controllo sulla idoneità dei soggetti incaricati dalle stesse per la sostituzione dei due assistenti arbitrali designati. Va ricordato che la prescrizione dell’art. 63.2 delle NOIF ha come diretti e naturali destinatari le società, le quali nella compilazione della distinta che elenca i partecipanti alla gara assumono la responsabilità di ammettere in campo soggetti che non ne abbiano titolo. È, ad esempio, ricorrente il caso di partecipazione alla gara di calciatori squalificati, con conseguente sanzione di perdita della gara da parte della società utilizzatrice. Attribuire all’arbitro il compito di verificare la presenza in distinta di calciatori in stato di squalifica o di soggetti non legittimati dal tesseramento non è compatibile con le tempistiche funzionali alla disputa della gara, se non altro per motivi di logica praticità. Va invece dato atto all’arbitro della gara di aver operato, nella circostanza in esame, con perizia nella direzione e con precisione e completezza nella refertazione.

2) Analogamente va respinta l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla società Lecce, quale conseguenza della mancata notifica alla stessa del preannuncio di reclamo da parte della Casertana. Va ricordato che i procedimenti avanti il Giudice Sportivo non prevedono contraddittorio fra lo stesso e le parti ricorrenti ed eventuali terzi interessati (art.34.6 CGS). Il ricorso delle società in ordine al regolare svolgimento delle gare ha la funzione di atto introduttivo del procedimento stesso (art. 29.3 e.4 CGS), mentre le eventuali controdeduzioni dell’altra società interessata, pur essendo una facoltà esercitabile dalla stessa, non impegna il Giudice Sportivo alla sua necessaria valutazione, essendone il giudizio basato esclusivamente sugli atti ufficiali e sui mezzi di prova di cui all’art. 35 (art. 29.2 CGS).

3) In riferimento ai motivi del reclamo presentato dalla società Casertana, a parere dello scrivente gli stessi appaiono condivisibili nella parte in cui lamentano la violazione della regola 6 del Regolamento (designazione di “un tesserato idoneo a svolgere tale funzione“). Non rinvenendosi nelle norme federali una definizione testuale del termine “tesserato” , il solo riferimento pragmatico sul quale basare una interpretazione non può che essere l’unico strumento di affidabile pubblicità messo a disposizione dall’ordinamento, vale a dire il c.d. “censimento” comunicato alle Leghe di appartenenza; in tale documento le società ufficializzano il proprio rapporto organico con calciatori, tecnici, dirigenti e collaboratori. Tale adempimento non avrebbe senso e ragion d’essere se il termine “tesserato” fosse occasionalmente estensibile anche ad altri soggetti in rapporto non organico ma di semplice dipendenza con la società. Dall’esame del censimento della società Lecce presso la LEGA PRO non appare inserito il nominativo del signor Giovanni Fasano, presente nella distinta della gara in oggetto quale componente della “panchina aggiuntiva” con qualifica di “magazziniere”, nonché designato, nelle circostanze in esame, alla funzione di assistente arbitrale di parte.

Giovanni Fasano (foto uslecce.it)
Giovanni Fasano (foto uslecce.it)

4) In riferimento ai motivi del reclamo presentato dalla società Lecce, le argomentazioni prospettate circa l’assimilabilità alla qualifica di “dirigente” di un dipendente con qualifica di “magazziniere”, per il solo fatto di averlo inserito nella distinta di gara quale componente della panchina aggiuntiva, non sono accettabili dal punto di vista tecnico, per effetto delle precedenti argomentazioni, e neppure da quello puramente logico. Dall’esame degli atti ufficiali, lo scrivente ha tratto la convinzione che il comportamento dei componenti la panchina della società Lecce, nella designazione del sig. Fasano ad assistente arbitrale di parte, sia la conseguenza di una dimenticanza delle norme più volte richiamate, il tutto in un contesto di assoluta buona fede, non potendosi ipotizzare l’intenzione di ottenere alcun vantaggio dall’agire stesso. Tale convinzione è confermata, sebbene il tenace tentativo di sostenere la correttezza del proprio operato, quale argomentato nelle controdeduzioni, possa far pensare ad un comportamento deliberato e convinto.

Tutto ciò premesso, osserva che: accertata la responsabilità della società Lecce per la violazione delle norme più volte richiamate, occorre procedere con criteri di ragionevolezza alla determinazione della conseguente sanzione. La disposizione contenuta nell’art. 63.2 delle NOIF e la sanzione prevista nell’art. 18.5 lettera b) CGS, costituiscono norme generali di natura astratta, applicabili a due ipotesi nettamente distinte e di diversa natura, ovvero: gare per le quali, non essendo prevista la designazione degli assistenti arbitrali, si applica direttamente la disposizione di cui al punto 2 dell’art. 63 delle NOIF (“Quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali…“) gare per le quali è prevista la designazione degli assistenti arbitrali da parte dell’Organo Tecnico di categoria nelle quali, in caso di indisponibilità sopravvenuta di uno dei guardalinee, la medesima norma si applica solo indirettamente e per analogia, mancando una specifica regolamentazione. Nella prima ipotesi l’idoneità del soggetto incaricato dalla società attiene alla fase costitutiva della “gara regolare” e, di conseguenza, la sua accertata inidoneità vizia fin dalla sua origine il regolare svolgimento della stessa. La seconda ipotesi riguarda la gara iniziata in modo formalmente e sostanzialmente regolare, nel corso della quale un evento accidentale viene gestito con procedura analoga al solo scopo di portarla a termine. Il giudizio sulla sua completa regolarità è rimesso, come noto, all’esclusivo ed insindacabile giudizio dell’arbitro il quale, nel caso in esame, ha puntualmente precisato che “la gara è stata regolarmente portata a termine“. Da ciò si trae la ragionevole convinzione che l’episodio in oggetto sul piano sostanziale non è qualificabile come “patologico”, ma costituisce una mera irregolarità formale non avendo avuto alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara e sul suo risultato finale. Conseguentemente, non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame la sanzione della perdita della gara a carico della società responsabile, in quanto tale provvedimento ha la funzione (nel caso in esame non necessaria) di riequilibrare il risultato finale di una gara che non abbia avuto uno svolgimento regolare.

Tutto ciò premesso, delibera di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Casertana infliggendo alla società Lecce la sanzione dell’ammenda di € 5.000 (cinquemila), confermando il risultato della gara acquisito sul campo (Casertana 1 Lecce 1).

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