Lecce paura di non farcelaLECCE (di Italo Aromolo) – Continua a far discutere la posizione del Lecce in merito alla sempre più intricata questione del ripescaggio in Serie B. Venerdì scorso, la FIGC ha reso noti i criteri in base ai quali verrà integrato il prossimo organico cadetto: criteri che sono stati confermati in blocco rispetto allo scorso anno, secondo una strategia già preannunciata dal presidente della Lega di Serie B, Andrea Abodi, al fine di evitare insinuazioni su favoritismi o ritorsioni nei confronti dell’una o dell’altra squadra.

Sono invece emersi nuovi elementi sulla posizione dell’ex difensore del Lecce Stefano Ferrario, la cui squalifica nell’agosto del 2013 per omessa denuncia (nell’ambito di “Scommessopoli”) costò alla formazione giallorossa una multa di 20.000 euro, che potrebbe escludere il club dal partecipare al ripescaggio. Stando al punto D4 del C.U. 327/A, infatti, non possono prendere parte al ripescaggio “le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni 2013/2014 e 2014/2015”. Si parla dunque di esclusione solo in caso di sanzione per illecito sportivo o per violazione del divieto di scommesse, ma non per omessa denuncia. La sottile, ma sostanziale, differenza giuridica si rivelerà decisiva nel permettere al Lecce di prendere parte al ripescaggio?

Parrebbe di sì, vediamo perché. Il primo argomento a favore di tale tesi richiama la definizione che il Codice di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’articolo 7, dà di illecito sportivo:Compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero a compiere atti per assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”. Ora, il fatto di non denunciare un tentativo di illecito – al quale, anzi, ci si è opposti – difficilmente si può intepretare come “compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara”. In seconda istanza, un precedente eccellente sembra remare dalla parte dei giallorossi: quello dell’attuale cittì della Nazionale, Antonio Conte, squalificato nel 2012 per omessa denuncia sempre nell’ambito di “Scommessopoli”: basta riproporre una serie di articoli di autorevoli testate giornalistiche in cui si specifica che il tecnico leccese è stato squalificato per omessa denuncia e non per illecito sportivo, per intendere come le due cose non solo siano ben diverse ma, anzi, si escludano a videnda. (link 1, da “Fantagazzetta”), (link 2, da “Il Sole 24 Ore”), (link 3, dal “Corriere dello Sport”).
Stefano Ferrario

Infine, si è presa in considerazione la motivazione ufficiale della multa comminata al club salentino nell’agosto 2013. Siamo andati a recuperare il comunicato ufficiale 10/CDN della FIGC (stagione 2013/’14), ovvero quello in cui la Commissione Disciplinare Nazionale, in merito alla sentenza sul Lecce, non fa alcun riferimento all’illecito sportivo, ma ad una semplice violazione di obbligo di denuncia.

Ecco l’estratto: […] Quanto alla soc. LECCE: la responsabilità oggettiva per la violazione dell’obbligo di denuncia commessa in relazione alla gara Lecce-Lazio del 21.05.2011 dal tesserato Ferrario.” (di seguito il dispositivo intero).

Se dovesse passare tale linea, dunque, le possibilità del Lecce di essere ripescato rimarebbero pressochè inalterate rispetto a quelle che vi abbiamo prospettato nei giorni scorsi con un approfondito studio sul ranking (leggi qui) e sulle possibili ipotesi (leggi qui) di poter ambire a giocare nella prossima stagione in Cadetteria.

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