LECCE (di Pierpaolo Sergio) – Fabrizio Miccoli è stato prosciolto dalla Corte di Giustizia Federale per le frasi rivolte al giudice Giovanni Falcone all’epoca in cui militava ancora tra le fila del Palermo. Il procuratore Stefano Palazzi aveva invece avanzato richiesta di condanna nei confronti dell’attaccante salentino chiedendo per il capitano dell’U.S. Lecce 50.000 euro di multa oltre ad una giornata di squalifica per aver violato l’articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva che impone l’obbligo a tutti i tesserati dell’osservanza delle norme e degli atti federali in base ai quali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva.
Nel Comunicato ufficiale diramato dalla Figc, si legge: “È di tutta evidenza che l’odiosa frase pronunciata dal Miccoli violi principi morali in termini tanto più gravi in quanto non solo proveniente da soggetto particolarmente noto, assurto a simbolo della squadra di calcio della quale era capitano, ma anche indirizzata ad un eroico magistrato caduto nell’esercizio del suo dovere in difesa della legalità e del vivere civile. A tal proposito va detto anche che la tardiva resipiscenza manifestata dal deferito solo dopo che la sua sciagurata conversazione era stata resa nota, non attenua affatto il disvalore della sua condotta. Ma, ferma restando la più viva riprovazione per le parole del Miccoli, ai fini della decisione disciplinare occorre valutare se esse possano ritenersi pronunciate o, comunque, riferite ad un ambito sportivo. Il deferito ha pronunciato le parole in questione nel corso di una conversazione privata, venuta alla luce solo perché captata nel corso di un’intercettazione ambientale. L’interlocutore è un soggetto non tesserato e la conversazione è avvenuta all’interno di un’autovettura, alle 5 del mattino in periodo estivo (13 agosto) in un contesto definito dal Miccoli ‘goliardico‘. Tale definizione può essere messa in dubbio, ma è certo che in ogni caso i due si trovavano in un contesto privato, non definibile, neppure in senso lato, sportivo. Come già detto, non ogni condotta illecita di un tesserato può essere considerata rilevante disciplinarmente. Ciò avviene solo allorché sia tenuta nell’ambito di un rapporto riferibile all’attività sportiva, almeno in via mediata. Tale requisito non appare sussistere nella fattispecie. A tal proposito, nulla di rilevante aggiunge l’integrazione della contestazione operata in udienza dal rappresentante della Procura, che non ha comportato l’indicazione di specifici fatti nuovi non contestati precedentemente nel deferimento. P.Q.M. proscioglie gli incolpati (Miccoli ed il Palermo Calcio, ndr) dagli addebiti contestati“.
Una vicenda arcinota, per la quale il bomber di San Donato ha più volte chiesto pubblicamente scusa (anche ai familiari del magistrato ucciso dalla mafia insieme agli uomini della scorta ed a sua moglie, Francesca Morvillo, nella strage di Capaci) e spiegato il perché avesse pronunciato quelle parole sbagliate, intercettate dalle forze dell’ordine in un contesto particolare.
Va sottolineato, ad ogni modo, come Palazzi sembri veder rosso quando si tratta di valutare vicende in cui è coinvolto direttamente o indirettamente il Lecce Calcio. Se una multa era la pena che al massimo ci si poteva attendere alla vigilia del pronunciamento della CDN, la giornata di squalifica chiesta dal procuratore era apparsa da subito una punizione incongrua, anche perché il capitano giallorosso ora milita tra le fila del club di Piazza Mazzini e non più nel Palermo, club che avrebbe potuto semmai avere una responsabilità oggettiva e sarebbe stata una punizione ingiusta per il club giallorosso.
Infine, il diesse Antonio Tesoro, interpellato dalla nostra redazione in merito alla notizia del proscioglimento del capitano giallorosso, in maniera secca, ha così commentato: “Sono contento per la sentenza e va più che bene così, anche perché Fabrizio è il nostro capitano e la buona conclusione della faccenda renderà più tranquillo anche lui”.